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Divorzi e separazioni

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All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge del 10/11/2014, n. 162): la separazione personale; lo scioglimento del matrimonio civile; la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso; la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati. È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini legati da un vincolo matrimoniale che rispettano le condizioni previste dalla normativa (L. 162/2014)

Descrizione

All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge del 10/11/2014, n. 162): la separazione personale; lo scioglimento del matrimonio civile; la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso; la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati. È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio.

Come fare

Requisiti necessari per rivolgersi in Comune Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni: l’accordo deve essere consensuale; non devono esserci figli tra i coniugi: minori; maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave; economicamente non autosufficienti. L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile) Per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale: in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del Tribunale; in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge del 11/05/2015, n. 55). Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (articolo 6 del Decreto Legge del 12/09/2014, n. 132). Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del Presidente del Tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione. Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.

Cosa serve

Con la circolare n. 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Cosa si ottiene

Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile  

Tempi e scadenze

Nello stesso giorno dell'accordo l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 29/01/2024


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